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13
6/2015
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TANGRAM35
Raccomandazioni dell’ECRI alla Svizzera
La Commissione europea contro il razzi-
smo e l’intolleranza ECRI, istituita dal Consi-
glio d’Europa, segue l’evoluzione della lotta
al razzismo negli Stati membri e formula rac-
comandazioni per contrastare il razzismo e la
discriminazione.
Le valutazioni e i consigli espressi nei rap-
porti nazionali costituiscono un importante
punto di riferimento per il lavoro della CFR.
In seguito illustreremo e commenteremo bre-
vemente alcune raccomandazioni contenute
nell’ultimo rapportonazionale sulla Svizzera.
Maggiori competenzeper laCFR
Nel suo quinto rapporto nazionale sulla
Svizzeradel 19giugno2014, l’ECRI ha chiesto
l’attuazione prioritaria di due raccomanda-
zioni, per lequali haancheprevistounmoni-
toraggio intermedio. Una delle raccomanda-
zioni coinvolge direttamente la CFR, poiché
viene rivendicato un ampliamento delle sue
competenze nell’ambito della consulenza
alle vittime di discriminazione razziale. Alcu-
ne delle funzioni invocate dall’ECRI sono già
esercitate parzialmente dalla CFR: la sua se-
greteria fornisce ad esempio informazioni e
risponde alle richieste delle vittime di discri-
minazione razziale. IlmandatodellaCFRnon
prevede però che venga offerto un servizio
completodi assistenza legale comeauspicato
nel rapporto.
Non rientra sicuramente nell’ambito di
competenza della CFR la risoluzione di con-
troversiemediante composizioni amichevoli o
decisioni giuridicamente vincolanti così come
richiesto dall’ECRI. La CFR non dispone di
competenzegiudiziarie, e il suomandatonon
contempla nemmeno l’assunzione di qualità
di parte o la partecipazione a procedimenti
in corso. La CFR sarebbe tuttavia favorevole
différents rapports, la création d’une législa-
tiongénérale enmatièredediscrimination.
Une extensionde lanormepénale
contre ladiscrimination raciale
Afindegarantir l’efficacitéde laprotection
pénale contre la discrimination raciale, l’ECRI
recommande de compléter les dispositions de
l’art. 261
bis
CP en ajoutant auxmotifs «race»,
appartenance ethnique et religion, les fac-
teurs de discrimination suivants: couleur de
la peau, nationalité et langue. La CFR a déjà
souligné à plusieurs reprises que le domaine
deprotectiondéfini à l’art. 261
bis
CPétait trop
restreint. Ainsi, les personnes victimes de dis-
crimination au titre des facteurs précités ne
bénéficient de la protection de l’art. 261
bis
CP
que si le juge ou les autorités de poursuite
pénale interprètent au sens (très) large les
motifs dediscrimination inscrits dans la loi.
AlmaWiecken, titulaired’unmaster endroit, est la juriste
de laCFR.