Conformemente al mandato del Consiglio federale del 23 agosto 1995, la CFR si occupa di discriminazione razziale, promuove una migliore comprensione tra persone diverse per razza, colore della pelle, provenienza nazionale o etnica o per religione, combatte qualsiasi forma di discriminazione razziale diretta e indiretta e rivolge un’attenzione particolare a misure di prevenzione efficaci.
La Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) del 1965 è entrata in vigore In Svizzera il 29 dicembre 1994. L’Assemblea federale l’ha approvata il 9 marzo 1993.
Per creare le condizioni per l’adesione della Svizzera all’ICERD, è stata promulgata la norma penale contro la discriminazione razziale (Art. 261bis CP), entrata in vigore il 1° gennaio 1995, dopo essere stata approvata dal Popolo svizzero con il 54,7 per cento dei voti nella votazione referendaria del 25 settembre 1994.
L’ICERD obbliga gli Stati contraenti a perseguire gli atti di razzismo e a vietare la propaganda razzista, a perseguire una politica di prevenzione della discriminazione, a garantire a tutti gli individui la parità di trattamento a prescindere dallo loro origine etnica o nazionale, dal loro aspetto o dalla loro religione.
Nel suo messaggio del 2 marzo 1992, il Consiglio federale analizza la convenzione e le sue ripercussioni per la Svizzera, fornisce informazioni sulla portata degli obblighi assunti, descrive la necessaria revisione del diritto penale e si impegna a introdurre misure positive contro comportamenti di stampo razzista, tra le quali figura l’istituzione di una commissione federale contro il razzismo.
Nel suo messaggio, il Consiglio federale sottolinea che la lotta alla discriminazione razziale è un compito che assume aspetti pedagogici, sociologici, culturali, federalistici, giuridici, come pure aspetti legati alla politica in materia di sviluppo e di migrazioni. Il Collegio governativo definisce come segue i compiti della CFR: «La CFR si occupa dei problemi di discriminazione razziale, promuove una migliore comprensione tra persone di stirpe, colore di pelle, origine, appartenenza nazionale o etnica, religione diversa, si oppone a qualsiasi forma di discriminazione razziale diretta o indiretta e presta particolare attenzione alle misure preventive».
La commissione è autorizzata a chiedere agli uffici federali le informazioni di cui necessita per espletare i propri compiti. Nell’ambito del proprio mandato, può anche intrattenere contatti diretti con servizi cantonali, partiti e altre organizzazioni.
La decisione istitutiva del Consiglio federale del 27 novembre 2019 sottolinea l’indipendenza della CFR nello svolgimento delle sue attività.
Inizio paginaUltima modifica: 22.07.2024