Protezione della personalità sancita dal Codice civile

La protezione della personalità sancita dal Codice civile dà ad ogni persona illecitamente lesa nella sua personalità da atti di discriminazione razziale il diritto di agire giudizialmente contro l’autore e di chiedere riparazione

La protezione della personalità tutela l’onore e il valore dell’essere umano di fronte a qualsiasi azione illecita compiuta da terzi. Sono per esempio protetti la vita in caso di delitti a sfondo razzista, l’incolumità fisica in caso di atti di violenza razzista, l’onore in caso di diffamazioni razziste, la sfera privata e altre caratteristiche elementari della personalità in caso di rifiuto, riconducibile a motivi di discriminazione razziale, di un’offerta del tempo libero oppure di ogni altro prodotto o prestazione destinati a tutti.

Diritto del lavoro

Nel mondo del lavoro, la discriminazione razziale può manifestarsi durante la procedura di assunzione, nella fissazione dei termini del contratto (p. es. salario, indennità variabili, prestazioni accessorie), durante il rapporto di lavoro, nella disdetta o dopo la fine del rapporto di lavoro. La discriminazione razziale può esprimersi in una disparità di trattamento ingiustificata, in dichiarazioni razziste, in atti di mobbing o nell’omissione di protezione. Nei conflitti possono essere coinvolti, oltre alla vittima, il datore di lavoro, altri dipendenti e clienti.

In caso di discriminazione razziale nel mondo del lavoro trovano applicazione diverse norme legali:

  • norme legali del diritto del lavoro: articoli 19, 20, 328, 328b, 336 CO del Codice delle obbligazioni e articolo 2 capoverso 1 del Codice civile;
  • contratti collettivi di lavoro;
  • leggi sul personale;
  • altre norme legali rilevanti per i rapporti di lavoro: articolo 261bis del Codice penale e articolo 171c del Codice penale militare.

Diritto di locazione

Nei rapporti di locazione, la discriminazione razziale può manifestarsi durante la procedura di selezione, nella fissazione dei termini del contratto (p. es. affitto), durante il rapporto di locazione, nella disdetta o dopo la fine del rapporto di locazione. La discriminazione razziale può per esempio esprimersi in una disparità di trattamento ingiustificata, in dichiarazioni razziste, in conflitti di stampo razzista tra vicini o nell’omissione di protezione da parte dei locatori. Nei conflitti possono essere coinvolti, oltre alla vittima, il locatore, i vicini e i conoscenti o i familiari di vicini. In caso di discriminazione razziale nel rapporto di locazione trovano applicazione diverse norme legali:

  • norme legali nel diritto della locazione: articoli 259b, 269, 270 e 271a del Codice delle obbligazioni;
  • altre norme legali rilevanti per i rapporti di locazione: articoli 19 e 20 del Codice delle obbligazioni, articolo 261bis del Codice penale e articoli 27 e seguenti del Codice civile.

Ulteriori informazioni sulla protezione offerta dal diritto costituzionale contro la discriminazione sono contenute nella guida giuridica on-line per vittime di discriminazione razziale, elaborata dal Servizio per la lotta al razzismo insieme alla segreteria della CFR.

Inizio paginaUltima modifica: 22.07.2024