Diritto internazionale

Il divieto di discriminazione sancito dal diritto internazionale tutela da atti discriminatori fondati sull’origine, la razza, la lingua, il modo di vita e le convinzioni religiose, compiuti da organi statali. Queste norme vincolano indirettamente anche persone fisiche e organizzazioni private.

Ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, il divieto di discriminazione sancito dal diritto internazionale tutela le persone da ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sul colore della pelle, la religione, l’ascendenza, l’origine nazionale o etnica e su ogni altra motivazione razzista che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.

Nel diritto internazionale, la protezione dalla discriminazione razziale è garantita da diverse basi legali. I principali trattati in questo ambito sono la Convenzione internazionale per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD) e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Offrono inoltre protezione dalla discriminazione l’articolo 2 capoverso 2 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I), l’articolo 2 capoverso 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Ulteriori informazioni sulla protezione offerta dal diritto internazionale contro la discriminazione sono contenute nella guida giuridica on-line per vittime di discriminazione razziale, elaborata dal Servizio per la lotta al razzismo insieme alla segreteria della CFR.

Inizio paginaUltima modifica: 22.07.2024