Discriminazione

Discriminazione razziale

Per discriminazione razziale si intende una disparità di trattamento basata su tratti identitari essenziali ritenuti immutabili. In ambito giuridico rientrano nella discriminazione razziale anche le diffamazioni proferite in pubblico lesive della dignità umana.

La discriminazione si può basare su diverse caratteristiche, come il sesso, la religione/le concezioni filosofiche, menomazioni fisiche, l’età, l’orientamento sessuale, l’appartenenza etnica, e assumere diverse forme.

Discriminazione diretta

Vi è discriminazione diretta quando, a parità di condizioni, una persona è oggetto, ad esempio per la sua origine etnica, la sua religione o le sue concezioni filosofiche, di un trattamento peggiore rispetto a un’altra persona. Esempio: un giovane alla ricerca di un posto di apprendistato non riceve offerte perché, a causa del cognome che «suona balcanico», è bollato dai datori di lavoro come riottoso.

Discriminazione indiretta

Vi è discriminazione indiretta quando sono adottate misure ritenute neutrali che, di fatto, si ripercuotono negativamente sotto il profilo quantitativo o qualitativo su determinate persone a causa della loro origine etnica, della loro religione o delle loro convinzioni filosofiche, di menomazioni fisiche, dell’età oppure dell’orientamento sessuale. Esempio: il divieto in vigore nei campeggi di esercitare attività lucrative (sono consentite soltanto le attività di svago) impedisce ai nomadi di parcheggiare i loro veicoli e sostare nei campeggi pubblici.

La Costituzione federale svizzera stabilisce all’articolo 8 capoverso 2 che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. Nella Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ratificata dalla Svizzera il 29 dicembre 1994, il divieto della discriminazione razziale (come definita ai sensi dell’articolo 1) è sancito in modo vincolante agli articoli 2 e 5. Anche nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, entrata in vigore il 28 novembre 1974, è sancito all’articolo 14 il divieto di discriminazione.

Discriminazione multipla

Una discriminazione non è sempre riferibile a un’unica dimensione come identità di genere, colore della pelle, statuto sociale, convinzione religiosa, orientamento sessuale o disabilità. In caso di compresenza di più fattori discriminatori, si parla di discriminazione multipla. Le ineguaglianze sociali che ne derivano sono difficili da combattere proprio a causa della loro multidimensionalità e possono avere come conseguenza un accumulo di effetti negativi. Il concetto di discriminazione multipla è stato elaborato in occasione della Conferenza mondiale dell’ONU contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza tenutasi a Durban, in Sudafrica, nel 2001.

Inizio paginaUltima modifica: 16.10.2020