Per proteggere la libera formazione democratica dell'opinione dai contenuti illeciti e dalle fake news, occorre responsabilizzare i giganti di Internet che gestiscono piattaforme come motori di ricerca e media sociali. La legislazione deve pertanto essere adeguata in base a quanto segue:
1. le suddette piattaforme digitali devono essere tenute giuridicamente responsabili dei contenuti illeciti che diffondono anche quando questi provengono da terzi;
2. devono essere emanate disposizioni di legge volte a contenere la diffusione di fake news sulle suddette piattaforme digitali.
Il Consiglio federale è invitato a proporre misure supplementari per garantire la neutralità degli algoritmi con un impatto significativo sulla società.
Nella sua risposta all'interpellanza 21.3239, il Consiglio federale ha annunciato che valuterà l'opportunità e l'impatto della creazione di una rete di competenze nel campo dell'intelligenza artificiale, pur escludendo il principio di creare un organo di controllo indipendente. Il Consiglio federale ha anche respinto il postulato 16.4007, che è stato tolto dal ruolo poiché la trattazione non è avvenuta in tempo, e che chiedeva che gli algoritmi rispettassero i diritti fondamentali.
Oggi sembra chiaro che la mancanza di neutralità degli algoritmi pone problemi di proporzioni impressionanti. (...)
Il Codice penale svizzero sarà completato come segue:
Art. 18bis CP (nuovo)
Disposizione comune 1 La legittima difesa (art. 15) e lo stato di necessità (art. 17) sono presunti se l'autore è un funzionario di polizia o una persona che agisce nell'esercizio di una funzione comunale, cantonale o federale, nell'ambito della quale è tenuto a vigilare sulla sicurezza delle persone e dei beni.
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità di allestire, dopo l'entrata in vigore della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo nonché delle pertinenti ordinanze, una statistica sulle misure ordinate. La statistica potrebbe essere allestita e pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, ad esempio analogamente a quella relativa ai reati nell'ambito della violenza domestica.
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto quali livelli e organi sono competenti per quali forme di lotta al terrorismo e all'estremismo e quali pertinenti basi legali sono previste. Si tratta di delimitare le competenze, ad esempio tra Polizia federale e polizie cantonali, Servizio delle attività informative della Confederazione o autorità giudiziarie penali.
Rapporto del 24.11.2021 sulla politica di sicurezza della Svizzera
(FF 2021 2895)
I dati rilevati oggi determinano come sarà la società di domani. Pertanto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'opinione che nelle decisioni basate su dati si debba evitare di consolidare eventuali ingiustizie e che quello della mancanza di dati di genere (gender data gap) sia un problema grave con ampie implicazioni sulla società?
2. In Svizzera vi sono ricerche in merito? In caso contrario, sarebbe disposto a esaminare il tema nel contesto svizzero, per esempio mettendo a concorso un progetto di ricerca?
3. Sta seguendo gli sforzi attualmente profusi dall'UE per dotarsi di regolamentazioni in merito ed è in grado di stimarne le conseguenze per la Svizzera?
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla portata della violenza digitale in Svizzera e sulle misure per combatterla, esaminando in particolare perché la violenza digitale può espandersi senza limiti, per quali motivi il perseguimento penale della violenza digitale fallisce, chi è particolarmente colpito da questo fenomeno e quali misure devono essere adottate o quali servizi di contatto devono essere creati per arginarlo.
Il Consiglio federale è pregato di proporre una modifica della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) affinché il diritto cantonale possa prevedere limiti superiori a quelli fissati nell'articolo 23 capoverso 2 nei casi in cui l'importo della riparazione morale è fissato da un giudice.