Dans une enquête, des personnes travaillant pour les CFF font état de violences sexuelles, de harcèlement moral et de discrimination (...)
Dans une enquête, des personnes travaillant pour les CFF font état de violences sexuelles, de harcèlement moral et de discriminations. Elles doivent signer une clause de confidentialité stricte, qui est aussi critiquée par des spécialistes en la matière (...)
En novembre 2024, la Suisse fêtera les 50 ans d’adhésion à la Convention européenne des droits de l’Homme. Le Conseil fédéral a-t-il envisagé un autre cadeau d’anniversaire que sa déclaration récente appelant à ne pas mettre en œuvre l’un des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme ?
Il Consiglio federale è stato incaricato di istituire o coordinare a livello nazionale una rete di consulenza professionale che, come previsto dall’articolo 24 della Convenzione di Istanbul, fornisca assistenza telefonica o online, 24 ore su 24, alle vittime di violenza (...)
Le associazioni Pink Cross, LOS e TGNS hanno istituito un servizio telefonico di emergenza, che permette di segnalare i crimini o i reati subiti in quanto persone LGBTIQ+ e di ricevere consulenza («LGBTIQ-Helpline»). Nel 2023, sono stati segnalati 305 crimini di odio anti-LGBTIQ, più del doppio rispetto al 2022 (134). Un terzo delle persone desiderava anche ricevere consulenza dalla Helpline, sia perché ripone fiducia nel servizio, sia perché i servizi ufficiali, cantonali o federali, che si rivolgono specificatamente alle persone LGBTIQ+ sono troppo spesso carenti (...)
Il Consiglio federale è incaricato di obbligare l’Amministrazione federale a eseguire una valutazione d’impatto sui rischi per i diritti fondamentali e la società in caso di utilizzo di sistemi fondati sull’IA e algoritmi e a illustrare in maniera trasparente i risultati. Questo obbligo si applicherà a tutti i sistemi impiegati nell’Amministrazione federale per i processi decisionali.
Il Consiglio federale è incaricato di denunciare il prima possibile la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Il Consiglio federale è incaricato di denunciare il prima possibile la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Il Consiglio federale è incaricato di associarsi agli altri Stati parte alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) per rammentare alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) la sua missione primaria. In particolare, la Corte EDU non deve ammettere i ricorsi di associazioni che perseguono scopi ideali (cfr. art. 34 CEDU) né limitare il legittimo margine di apprezzamento degli Stati interpretando in maniera spropositata i diritti fondamentali (cfr. preambolo e Protocollo n. 15). Si tratterà anzitutto di negoziare un 17° Protocollo alla CEDU che stabilisca regole vincolanti in materia.
(...) L’articolo 74 CPP deve essere completato come segue: 2bis L’informazione fornita alla popolazione include l’indicazione dell’età, del sesso e della nazionalità degli autori dei reati, degli indiziati e delle vittime, salvo che vi si oppongano motivi di protezione della personalità o che tali dati consentano di identificare persone.
La legge sul Tribunale federale (LTF) deve essere modificata come segue: la revisione di una sentenza svizzera di ultima istanza sulla base di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) richiede l’approvazione dell’Assemblea federale. Quest’ultima valuta se sia necessario intraprendere modifiche legislative sulla base della sentenza della Corte EDU. Se l'Assemblea federale non autorizza la revisione e rinuncia a una modifica legislativa, restano determinanti le leggi in vigore.
L’elenco dei reati che determinano l’espulsione obbligatoria dal territorio svizzero di cui all’articolo 66a CP deve essere esteso in modo tale che anche le condanne secondo l’articolo 261bis CP abbiano come conseguenza l’espulsione.
Il Consiglio nazionale riconosce il genocidio perpetrato dal cosiddetto Stato islamico contro gli Yazidi dal 2014 e invita il Consiglio federale a prenderne atto e a trasmettere la sua posizione attraverso i canali diplomatici abituali.
Nella sua posizione, l'attuale Consiglio federale valuta e spiega con lo stesso metro di misura la promozione e la messa al bando della schiavitù, il che è eticamente insostenibile e, per la Svizzera, vergognoso. Secondo il Consiglio federale, promozione e messa al bando si fondano su "valori" e questi valori apparentemente possono cambiare. Giustificare un crimine contro l'umanità - che di fatto annulla tutti i valori - sulla base di un cambiamento di valori è inaccettabile.
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)