Le basi giuridiche necessarie, in particolare l'articolo 38 della Costituzione federale, sono modificate in modo che un determinato numero di anni di residenza legale in Svizzera dia diritto alla cittadinanza svizzera. La procedura di naturalizzazione è centralizzata e si svolge esclusivamente a livello federale.
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di modifica dell'articolo 38 capoverso 3 lettera a della Costituzione affinché la Confederazione agevoli la naturalizzazione non soltanto degli stranieri di terza generazione ma anche di quelli di seconda generazione.
La legge sulla cittadinanza (LCit) è modificata in modo tale da agevolare effettivamente la naturalizzazione della terza generazione.
In particolare le condizioni per la naturalizzazione degli stranieri della terza generazione (art. 24a LCit) vengono rivedute al fine di tenere conto del luogo di nascita, di ampliare i tipi di titoli di soggiorno richiesti e di estendere il raggio dei sistemi formativi considerati.
Inoltre le amministrazioni che al momento della richiesta dispongono di documenti necessari per allestire il catalogo dei documenti sono tenuti a presentarli.
Qualsiasi provvedimento più restrittivo rispetto alle norme ordinarie in materia di naturalizzazione deve essere abrogato.
La legge sulla cittadinanza deve essere modificata in modo che i bambini e i giovani con statuto di soggiorno F o B possano essere naturalizzati. Gli altri requisiti relativi alla domanda di naturalizzazione rimangono invariati.
I figli di cittadini stranieri che sono cresciuti in Svizzera e hanno quindi frequentato per almeno cinque anni la scuola dell'obbligo sono integrati e si sono familiarizzati con le condizioni di vita svizzere ai sensi dell'articolo 11 lettere a e b della legge sulla cittadinanza. Il Consiglio federale è incaricato di presentare alle Camere federali un disegno secondo cui per queste persone non è più necessario un esame dei suddetti requisiti.
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 15 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza affinché sia sempre un Parlamento, l'Esecutivo, una commissione di autorità o un organo comparabile a decidere su una domanda di naturalizzazione e mai gli aventi diritto di voto di un'Assemblea comunale.