Diversi commentatori ritengono che, per combattere un fenomeno come quello dei «turisti della jihad», la revoca della nazionalità anche per i jihadisti con una sola nazionalità (con il rischio di trasformarli in apolidi) non sia soltanto necessaria, ma anche compatibile con il diritto internazionale.
Il Consiglio federale condivide questa valutazione e intende proporre le necessarie modifiche legislative o addirittura costituzionali?
Sul sito della Segreteria di Stato della migrazione (https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/buergerrecht/schweizer_buergerrecht.html) si legge che la revoca della cittadinanza svizzera ai sensi dell’articolo 42 LCit è concepibile solo in casi estremamente gravi. Quali esempi sono citati criminali di guerra condannati e terroristi.
Il Consiglio federale è disposto ad applicare sistematicamente questa disposizione ai «turisti della jihad» con doppia nazionalità?
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto in cui
- spieghi se esistono nei Cantoni disposizioni riguardanti la verbalizzazione dei colloqui nell'ambito delle procedure di naturalizzazione e come sono attuate;
- chiarisca con i Cantoni in che modo colmare eventuali lacune nell'attuazione.