Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 9 capoverso 1 lettera b della legge sulla cittadinanza affinché una domanda di naturalizzazione possa essere presentata già dopo sette anni di soggiorno in Svizzera anziché dieci. Le altre condizioni di durata minima di soggiorno fondate sulla durata di 10 anni prevista nell'articolo 9 della legge sulla cittadinanza vanno adeguate di conseguenza.
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 15 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza affinché sia sempre un Parlamento, l'Esecutivo, una commissione di autorità o un organo comparabile a decidere su una domanda di naturalizzazione e mai gli aventi diritto di voto di un'Assemblea comunale.
I figli di cittadini stranieri che sono cresciuti in Svizzera e hanno quindi frequentato per almeno cinque anni la scuola dell'obbligo sono integrati e si sono familiarizzati con le condizioni di vita svizzere ai sensi dell'articolo 11 lettere a e b della legge sulla cittadinanza. Il Consiglio federale è incaricato di presentare alle Camere federali un disegno secondo cui per queste persone non è più necessario un esame dei suddetti requisiti.
Il Consiglio federale è incaricato di ridurre la durata minima del soggiorno stabilita nell'articolo 18 capoverso 1 della legge sulla cittadinanza a un periodo compreso tra uno e tre anni.