Norma penale contro la discriminazione e l'incitamento all'odio

La norma penale contro la discriminazione e l'incitamento all'odio rende punibili gli atti che negano pubblicamente a una persona, in modo implicito o esplicito, il diritto a un’esistenza sulla base della loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale. È inoltre penalmente perseguibile il rifiuto, dovuto a motivazioni razziali, di fornire merci o prestazioni destinate a tutti.

La norma penale contro la discriminazione e l'incitamento all'odio tutela la dignità e il valore dell'essere umano. L'articolo 261bis del Codice penale svizzero (CP) e l'articolo 171c del Codice penale militare (CPM) puniscono ogni atto che nega pubblicamente a una persona, in modo implicito o esplicito, il diritto a un'esistenza in condizioni di parità perché di razza o identità etnico-culturale diversa o che addirittura le nega il diritto di esistere. Da notare che questi atti sono punibili soltanto se vengono commessi in pubblico. Questo significa che tra i presenti non deve esserci nessun rapporto personale o di fiducia. L'adozione della norma penale contro la discriminazione rientrava tra gli obblighi della Svizzera giusta gli articoli 2 e 4 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Il tenore esatto della norma è il seguente:

  • Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale;
  • chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone;
  • chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
  • chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
  • chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Prassi dei tribunali

È compito delle autorità giudiziarie applicare la norma penale contro la discriminazione. L’articolo del Codice penale definisce il delitto come perseguibile d’ufficio, vale a dire che chiunque può denunciare al posto di polizia più vicino o al giudice istruttore un fatto che ritiene rappresentarne un’infrazione. Le autorità sono tenute a procedere a un esame preliminare e, se le prove raccolte si rivelano sufficienti, a intentare un’azione penale.

Le decisioni e le sentenze censite nella raccolta di casi giuridici testimoniano della varietà dei casi giudicati dalle diverse autorità giudiziarie in applicazione della norma penale contro la discriminazione razziale.

Inizio paginaUltima modifica: 26.04.2024