Alloggio

Tra gli obiettivi sociali, la Costituzione federale svizzera (Cost.) stabilisce che Confederazione e Cantoni si adoperano affinché «ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili» (art. 41 cpv. 1 lett. e). Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto se le amministrazioni immobiliari e i locatori privati trattano tutti gli inquilini su un piede di parità, senza discriminare le persone in base a origine, colore della pelle, etnia, religione o altre caratteristiche. In Svizzera, dove la quota dei proprietari di abitazioni è la più bassa tra i Paesi europei (ca. 35 %), le discriminazioni razziali assumono le seguenti forme:

  • inserzioni per abitazioni in affitto che escludono direttamente o indirettamente persone a causa della loro nazionalità o appartenenza religiosa;
  • assegnazioni di alloggi discriminatorie;
  • litigi di vicinato a sfondo razzista o risentimenti;
  • rifiuto di concedere la possibilità di subaffittare;
  • disdette per motivi razzisti;
  • discriminazioni multiple per la compresenza di più fattori come sesso, colore della pelle, nazionalità, religione, disabilità fisica e/o mentale che incidono negativamente sulla situazione abitativa.

Inizio paginaUltima modifica: 02.01.2019