Il parroco di un Comune della Svizzera orientale si è rivolto alla CFR per esporre il caso di una coppia di coniugi aramaici provenienti dalla Turchia, ai quali l'assemblea comunale aveva negato la naturalizzazione nonostante il preavviso favorevole e senza riserve espresso dall'autorità competente. L'esito negativo è stato determinato da tre voti, dettati apparentemente da un rancore per un diverbio tra vicini che anni prima si era risolto con l'arrivo della polizia. Nemmeno il tentativo del sindaco di correggere le false dichiarazioni a favore dei coniugi ha potuto influenzare la decisione. In maggio, la persona competente della segreteria della CFR ha incontrato la famiglia per discutere la questione e informarla sulle possibilità giuridiche ed extragiuridiche. Ha inoltre inviato al sindaco uno scritto nel quale gli rammentava i requisiti procedurali, stabiliti dal Tribunale federale, che lo Stato di diritto prevede in materia di naturalizzazioni.
I coniugi hanno rinunciato a un ricorso in cassazione presso il Cantone, dato che nella migliore delle ipotesi avrebbero ottenuto unicamente una revoca della decisione negativa. Vi era inoltre il rischio di urtare la sensibilità di singoli cittadini, con conseguenze controproducenti in vista di una nuova domanda di naturalizzazione. È pertanto stato consigliato loro di inoltrare una nuova domanda, dopo aver cercato l'appoggio di persone in vista nel Comune disposte a sostenerli.
Inizio paginaUltima modifica: 02.01.2019
La CFR gestisce una banca dati che raccoglie le decisioni e le sentenze pronunciate dal 1995 dalle diverse autorità giudiziarie svizzere in virtù dell’articolo 261bis del Codice penale.