Tarek Naguib è giurista ed esperto di diritto antidiscriminatorio. Coordina la Piattaforma delle ONG svizzere per i diritti umani ed è responsabile dell’ambito Consulenza del servizio specializzato sulla migrazione «isa – Fachstelle Migration».
tarek.naguib@gmail.com
In Svizzera, una legge generale sulla parità di trattamento è stata proposta per la prima volta a livello politico quasi 20 anni fa. È ora giunto il momento di fare un importante passo avanti nella protezione contro la discriminazione.
Tarek Naguib
Nel marzo del 2007, l’allora consigliere nazionale sangallese Paul Rechsteiner (PS) ha depositato un’iniziativa parlamentare che chiedeva una legge sulla parità di trattamento. La proposta è stata respinta dalla Commissione degli affari giuridici, incaricata dell’esame prelimina- re, con 14 voti contro 8 e non ha avuto sorte migliore neanche in Consiglio nazionale (117 no contro 55 sì). Gli argomenti addotti dai contrari si possono sintetizzare così: ci sono già basi legali in materia, la legge avrebbe soltanto un valore simbolico e una funzione preventiva; un ampliamento del diritto indebolirebbe inoltre il principio della libertà contrattuale.
Tre anni dopo, nell’estate del 2010, l’associazione humanrights.ch ha avviato una serie di consultazioni su un progetto volto a garantire una protezione generale e adeguata contro la discriminazione. Le voci della società civile erano unanimi nel sostenere che il quadro giuridico vigente fosse incompleto e insufficiente. Sono tuttavia emersi pareri discordanti sull’u- tilità politica di un progetto del genere. Si temeva, in particolare, che un ampliamento delle basi legali non comportasse automaticamente un ampliamento dei mezzi necessari per attuarle, ma potesse in realtà avere l’effetto contrario: i progressi compiuti, ad esempio nella parità di genere, rischiavano di essere messi ancora più sotto pressione. Si faceva inoltre notare che i problemi
erano troppo diversi per poter essere raggruppati in un’unica categoria. Dalla discussione è emerso rapidamente che i membri del gruppo di lavoro intende- vano soprattutto perseguire i loro propri obiettivi – ad esempio l’attuazione della legge sui disabili o la tutela dei diritti delle persone trans o omosessuali.
Nel 2012 il progetto della società civile è stato archiviato, in mancanza di un consenso comune. Successivamen- te, l’allora consigliere nazionale Martin Naef (PS) ha depositato, su iniziativa di humanrights.ch, un postulato che incaricava il Consiglio federale di presentare un rapporto in cui illustrasse il potenziale del diritto federale vigente in materia di protezione contro la discriminazione. Il mandato è stato affidato all’allora Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU), che nel 2015 ha pubblicato uno studio di ampio respiro. Il CSDU ha espressamente rinunciato a raccomandare una legge antidiscriminazione di portata generale che raggruppasse tutti gli ambiti della discriminazione e sostituisse le leggi speciali vigenti, adducendo come motivazione le molteplici sfaccet- tature della problematica nei vari ambiti e la difficoltà di introdurre norme trasversali, efficaci in tutti i settori.
Ripartenza su una base più ampia
La rivendicazione politica di una legge antidiscriminazione si è così vista opporre
un nuovo rifiuto, questa volta avvalorato da risultati scientifici. Nel 2016 ho criticato questa conclusione e, facendo riferimento a esperienze maturate all’estero, ad esempio con l’«Equality Act» britannico del 2010, ho ribadito che anzi- ché escludersi a vicenda, le leggi speciali vigenti contro forme specifiche di discriminazione e una legge antidiscriminazione di portata generale possono completarsi in modo proficuo. Manifestamente, anche il team dello studio del CSDU non era del tutto convinto della sua posizione difensiva: poco tempo dopo, il CSDU si è infatti mostrato disposto a sostenere un nuovo tentativo di ampliare in modo estensivo il diritto antidiscriminatorio, in collaborazione con la Piattaforma delle ONG svizzere per i diritti umani. Nel 2020 e nel 2021 si sono svolti due convegni dedicati al rafforzamento, sul piano contenutistico, strategico e metodolo- gico, della protezione contro la discrimi- nazione in Svizzera. Successivamente la Piattaforma delle ONG ha istituito il gruppo di lavoro Protezione contro la discriminazione.
I lavori di questo gruppo sono sfociati nella rivendicazione, avanzata per la prima volta in Svizzera, di una protezio- ne generale contro la discriminazione: nel febbraio del 2025, humanrights.ch ha presentato un progetto concreto di legge quadro sulla lotta contro la discriminazione, basato su conoscenze di sociologia del diritto acquisite in Svizzera e all’estero. Secondo humanrights.ch, il progetto è volto a prevenire, ridurre ed eliminare la discriminazione individuale, istituzionale e strutturale. Costituisce inoltre il quadro per ulteriori disposizioni legali e misure amministrative destinate a concretizzare il divieto di discriminazione per tutti i gruppi e gli ambiti della vita interessati. La rivendicazione è sostenuta anche dalla Commissione federale contro il razzismo (CFR) nel suo Manifesto per una legge generale sulla parità di trattamento, pubblicato nel giugno del 2025.
Il Manifesto s’ispira a uno studio commissionato dalla CFR (Pärli/Naguib 2025) che giunge alla seguente conclusione: rispetto a una legge speciale limitata alla discriminazione razziale, una legge generale contro la discriminazione e/o sulla parità di trattamento che contempli anche altre forme di discriminazione, oltre a quella razziale, permetterebbe di introdurre misure per lottare a tutto campo contro le discriminazioni struttu- rali nei confronti di persone con retro- terra migratorio, nere e razzializzate. Una soluzione di ampio respiro terrebbe inoltre conto delle richieste degli organi internazionali di monitoraggio dei diritti umani, che chiedono una protezione giuridica adeguata contro la discriminazione in grado di tutelare anche le persone esposte ad altre forme di discriminazione, non soltanto quelle di matrice razziale.
Verso una società giusta Al di là degli argomenti giuridico-pra- tici, come la trasparenza e l’efficacia (v. riquadro), una legge di questo tipo si giustificherebbe anche e soprattutto per
Elementi di una protezione giuridica generale contro la discriminazione
Disposizioni sulla portata della protezione contro la discriminazione:
• attuazione, di diritto e di fatto, della parità di trattamento e della lotta contro la discriminazione;
• definizione di discriminazione e parità di trattamento;
• ambiti della vita contemplati (in particolare rapporti di lavoro e di locazione);
• rapporto con il diritto cantonale e comunale;
• forme di discriminazione, giustificazione delle disparità di trattamento.
Regole efficaci in materia di protezione giuridica e sanzioni:
• pretese giuridiche;
• diritto di azione e ricorso delle associazioni;
• alleggerimento dell’onere della prova;
• procedure di conciliazione ed eventualmente di mediazione prima di un’azione in giudizio;
• riduzione dei rischi finanziari (p. es. gratuità dei procedimenti);
• diritto a una consulenza giuridica e psicosociale gratuita.
Disposizioni per contrastare la discriminazione strutturale e istituzionale:
• obbligo, per lo Stato, di garantire che le decisioni prese dal Governo e dal Parlamento siano finalizzate a prevenire, ridurre ed eliminare la discriminazione;
• obbligo, per le organizzazioni di diritto privato a partecipazione pubblica maggioritaria, di rendere conto delle misure adottate per lottare contro la discriminazione;
• disposizioni specifiche sulle nuove sfide (p. es. prevenzione della discriminazione algoritmica);
• introduzione di un diritto, per le imprese di determinate dimensioni, a una verifica gratuita o a basso costo delle procedure e dei processi.
Provvedimenti istituzionali per far rispettare il divieto di discriminazione:
• servizi specializzati incaricati di informare, sensibilizzare, elaborare programmi, promuovere progetti, svolgere analisi e indagini, nonché coordinare gli attori;
• organi statali indipendenti (p. es. commissioni federali) che analizzino le forme di discriminazione diffuse nella società e quelle nuove e formulino raccomandazioni;
• monitoraggio indipendente della discriminazione e delle contromisure (p. es. sotto forma di mandato a un’istituzione nazionale per i diritti umani);
• sportelli per le persone in cerca di aiuto (p. es. organo di difesa civile o rete di servizi di consulenza privati finanziata dallo Stato).
motivi che riguardano l’intera società. La pressione sulle fondamenta delle conquiste dello Stato di diritto è alle stelle. La rivendicazione di una legge antidiscriminazione di portata generale permette di contrapporre a questa pressione la prospettiva di una società giusta e democratica. Secondo humanrights.ch, il progetto offre l’opportunità di imparare gli uni dagli altri e di puntare i riflettori del dibattito politico sul tema. Spiana inoltre la strada a una maggiore disponibilità a opporsi alla discriminazione e dà alle organizzazioni la possibilità di condurre processi strategici e intentare azioni legali per favorire profondi cambiamenti e contrastare le discriminazioni sistemiche.
La pressione sulle fondamenta delle conquiste dello Stato di diritto è alle stelle.
Una legge quadro obbligherà le autorità e gli enti responsabili ad attuare le disposizioni al loro interno, a prendere maggiormente sul serio il principio della non discriminazione e a impegnarsi più efficacemente in favore di misure di prevenzione e consulenza. Un approccio a tutto campo consentirà infine di individuare e affrontare in modo mirato problemi comuni a tutti i gruppi, come le discriminazioni multiple, la discriminazione ad opera dell’intelligenza artificiale nonché i nuovi fenomeni.