Caso 2003-015N

Ingiuria: «Sporca negra»

Ticino

Cronistoria della procedura
2003 2003-015N L’autorità preposta al perseguimento penale decreta che non vi è motivo di promozione dell’accusa.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione
Domande specifiche sulla fattispecie Bene giuridico protetto
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Persone nere / PoC
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Nessuna indicazione sul contesto sociale
Ideologia Razzismo (colore di pelle)

Sintesi

Nel periodo aprile 2002/luglio 2002, X avrebbe ripetutamente apostrofato A con i termini «puttana», «troia» e «sporca negra». A ha sporto denuncia e querela contro X.

Per quanto attiene al reato di ingiuria (art. 177 CP), l'autorità competente ha emanato un decreto d'accusa. Per il reato di discriminazione razziale quest'ultima ha dapprima considerato che "[...] una concorrenza del reato di discriminazione razziale ai sensi dell'Art. 261bis CP con i reati a protezione dell'onore e della sfera riservata personale è ipotizzabile unicamente per ciò che concerne l'art. 177 CP (cfr. Trechsel, Kurzkommentar, art. 261 bis no. 46)" (consid. 3, pag. 1). Essa ha inoltre ritenuto che, nel caso in esame, fosse applicabile il cpv. 4 dell'Art. 261bis CP. A tale riguardo l'autorità ha però specificato che "[...] secondo consolidata dottrina (cfr. Rehberg IV, pag. 190) quando l'offesa con riferimento alla razza o all'appartenenza religiosa riguarda unicamente la qualità della persona specifica ed è volta a colpire quest'ultima nel suo diritto ad essere considerata persona rispettabile, occorre applicare l'art. 177 CP anziché l'Art. 261bis CP» (consid. 5, pag. 1 seg.). L'autorità ha dunque considerato che nella fattispecie l'offesa fosse circoscritta ad A e mirasse a colpire quest'ultima nel suo diritto ad essere considerata persona rispettabile, trovando dunque applicazione unicamente l'art. 177 CP (consid. 6, pag. 2).

Pertanto l'autorità competente per l'azione penale, richiamando il decreto d'accusa già emesso nei confronti di X per ripetuta ingiuria, ha decretato il non luogo a procedere per il reato di discriminazione razziale.

Decisione

Non luogo al procedimento penale.