I sistemi algoritmici e le decisioni automatizzate sono utilizzati sempre più di frequente, ad esempio nella selezione delle candidature, nella diagnostica medica, nel lavoro preventivo di polizia o nel calcolo dei rischi. Vari esempi hanno già mostrato che l’impiego di questi sistemi può comportare o consolidare discriminazioni. Questo in particolare perché i sistemi algoritmici non sono neutrali, in quanto i modelli e i dati su cui si basano, la maniera in cui sono impiegati o i cicli di feedback che utilizzano possono confermare o addirittura potenziare modelli strutturali esistenti. La discriminazione algoritmica può coinvolgere, spesso a loro insaputa, un gran numero di persone.
Il Consiglio nazionale riconosce il genocidio perpetrato dal cosiddetto Stato islamico contro gli Yazidi dal 2014 e invita il Consiglio federale a prenderne atto e a trasmettere la sua posizione attraverso i canali diplomatici abituali.
Nello svolgimento del proprio lavoro il Corpo delle guardie di confine (CGCF) è obbligato a rispettare i diritti dell'uomo e i diritti fondamentali della popolazione civile. Singoli casi mostrano però che non è sempre così. Dalle indicazioni dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non è desumibile se e in che modo le guardie di confine sono formate per quel che riguarda i comportamenti penalmente rilevanti e il rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali.
Il Consiglio federale dovrebbe rispondere a diverse domande sull'aumento dei beneficiari di assistenza sociale provenienti dall'Africa, sul tasso di natalità degli eritrei e sul motivo per cui i beneficiari di assistenza sociale provenienti dall'Africa sembrano essere esplosi negli ultimi anni.
Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali per vietare a livello nazionale le terapie di conversione (anche dette "terapie riparative o di riorientamento sessuale") su minorenni e/o giovani adulti ed elaborare una relativa norma penale. Per terapie di conversione s'intendono tutte le misure volte a modificare (riorientare) o reprimere l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione di genere. Nel definire questi concetti il Consiglio federale dovrà basarsi sulle norme internazionali (principi di Yogyakarta). Deve essere vietato dispensare, offrire e pubblicizzare tali terapie di conversione.
Numerose organizzazioni delle comunità LGBTI in Europa sottolineano che, a causa dell'attacco di Putin all'Ucraina, le persone queer che si trovano nelle zone di guerra sono particolarmente in pericolo. Inoltre, attualmente il più grande movimento migratorio si sta dirigendo verso la Polonia, l'Ungheria e la Romania. Negli ultimi anni i loro governi hanno sostenuto e applicato una politica fortemente ostile alle persone queer, per cui i profughi queer non sono al sicuro in questi Paesi. A causa della radicalizzazione della macchina del potere russa, anche in Russia le persone queer sono maggiormente perseguitate.
Con l'occupazione di territori dell'Ucraina da parte delle forze armate russe è legittimo pensare che determinati gruppi, tra cui le persone queer, verranno perseguitati in modo mirato. Gli Stati Uniti lo hanno già sottolineato il 20 febbraio 2022 in una lettera all'ONU (https://int.nyt.com/data/documenttools/un-human-rights-letter-ukraine/ef8b119f2af25d55/full.pdfpdf).
A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale come si impegna a livello internazionale per sostenere la fuga e, se necessario, l'evacuazione dall'Ucraina e dalla Russia delle persone queer, in quanto gruppo particolarmente vulnerabile?
2. Il Consiglio federale è consapevole della difficile situazione delle persone queer nei Paesi circostanti dell'Europa dell'Est e ritiene possibile chiedere ai loro governi di proteggere globalmente i profughi queer e di non discriminarli?
3. In che misura il Consiglio federale tiene conto della maggiore vulnerabilità dei profughi queer in Svizzera, nell'ambito della loro accoglienza e nei centri d'asilo della Confederazione?
4. Il Consiglio federale sta valutando la possibilità di appoggiare le organizzazioni che assistono e sostengono i profughi queer in Svizzera?
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla portata della violenza digitale in Svizzera e sulle misure per combatterla, esaminando in particolare perché la violenza digitale può espandersi senza limiti, per quali motivi il perseguimento penale della violenza digitale fallisce, chi è particolarmente colpito da questo fenomeno e quali misure devono essere adottate o quali servizi di contatto devono essere creati per arginarlo.
Nella sua posizione, l'attuale Consiglio federale valuta e spiega con lo stesso metro di misura la promozione e la messa al bando della schiavitù, il che è eticamente insostenibile e, per la Svizzera, vergognoso. Secondo il Consiglio federale, promozione e messa al bando si fondano su "valori" e questi valori apparentemente possono cambiare. Giustificare un crimine contro l'umanità - che di fatto annulla tutti i valori - sulla base di un cambiamento di valori è inaccettabile.
Il Consiglio federale è pregato di proporre una modifica della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) affinché il diritto cantonale possa prevedere limiti superiori a quelli fissati nell'articolo 23 capoverso 2 nei casi in cui l'importo della riparazione morale è fissato da un giudice.
I dati rilevati oggi determinano come sarà la società di domani. Pertanto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'opinione che nelle decisioni basate su dati si debba evitare di consolidare eventuali ingiustizie e che quello della mancanza di dati di genere (gender data gap) sia un problema grave con ampie implicazioni sulla società?
2. In Svizzera vi sono ricerche in merito? In caso contrario, sarebbe disposto a esaminare il tema nel contesto svizzero, per esempio mettendo a concorso un progetto di ricerca?
3. Sta seguendo gli sforzi attualmente profusi dall'UE per dotarsi di regolamentazioni in merito ed è in grado di stimarne le conseguenze per la Svizzera?
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità di allestire, dopo l'entrata in vigore della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo nonché delle pertinenti ordinanze, una statistica sulle misure ordinate. La statistica potrebbe essere allestita e pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, ad esempio analogamente a quella relativa ai reati nell'ambito della violenza domestica.
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
Il Consiglio federale procede alle modifiche legali che permettono di valutare in maniera globale e completa la minaccia terroristica rappresentata da una persona prima della sua liberazione dalla carcerazione preventiva o dall'esecuzione della pena/misura, in particolare ordinando una seconda perizia psichiatrica indipendente e la presentazione di rapporti delle autorità di sicurezza.