Diritto costituzionale

Il divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione tutela da atti discriminatori fondati sull’origine, la razza, la lingua, il modo di vita e le convinzioni religiose, compiuti da organi statali. Queste norme vincolano indirettamente anche persone fisiche e organizzazioni private

Il capoverso 1 dell’articolo 8 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge. In virtù del divieto di discriminazione, sancito al capoverso 2 dello stesso articolo, nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, della lingua, del modo di vita e delle convinzioni religiose.

Il divieto di discriminazione è vincolante soltanto per le autorità e per le persone e le organizzazioni private che svolgono compiti statali. Lo Stato non può discriminare ed è tenuto a proteggere le persone dalla discriminazione con misure giuridiche, politiche e amministrative. Il divieto di discriminazione si applica quindi in primo luogo ai conflitti a sfondo razzista tra Stato e privati e soltanto indirettamente, tramite l’interpretazione conforme alla Costituzione delle norme di diritto penale, privato e amministrativo, ai conflitti di matrice razzista tra privati ai sensi dell’articolo 35 capoverso 3 Cost.

Ulteriori informazioni sulla protezione offerta dal diritto costituzionale contro la discriminazione sono contenute nella guida giuridica on-line per vittime di discriminazione razziale, elaborata dal Servizio per la lotta al razzismo insieme alla segreteria della CFR.

Inizio paginaUltima modifica: 22.07.2024