Esempi tratti dalla prassi giudiziaria

Decisione del Tribunale federale del 9 luglio 2003 (DTF 129 I 217) – Comune di Emmen

Nella sua decisione il Tribunale federale ha concluso che il rifiuto del Comune di Emmen del marzo 2000 di concedere la cittadinanza a tutti i candidati alla naturalizzazione provenienti dall’ex Jugoslavia violasse il divieto di discriminazione sancito dalla Costituzione federale (art. 8 cpv. 2). Le domande di naturalizzazione oggetto della votazione popolare a Emmen erano 23. Gli otto candidati di origine italiana hanno ottenuto la naturalizzazione, mentre a tutti gli altri – per lo più provenienti dall’ex Jugoslavia – la cittadinanza svizzera è stata rifiutata in blocco. Il Tribunale federale ha invitato il Consiglio di Stato del Cantone di Lucerna a garantire una procedura di naturalizzazione conforme alla Costituzione.

Decisione del Tribunale federale del 9 luglio 2003 (DTF 129 I 232) – Iniziativa popolare «Per naturalizzazioni democratiche»

Nella decisione 129 I 232 del 9 luglio 2003, il Tribunale federale ha confermato la dichiarazione di nullità pronunciata dall’esecutivo comunale e cantonale di Zurigo contro l’iniziativa dell’UDC di sottoporre alle urne le domande di naturalizzazione. L’iniziativa, presentata il 5 ottobre 1999, chiedeva che a decidere sulle naturalizzazioni fossero gli aventi diritto al voto e non la commissione competente del Municipio. Anche in questo caso il Tribunale federale ha concluso che ogni richiedente – in virtù del diritto di essere sentito in combinato disposto con l’articolo 8 capoverso 2 Cost. – ha diritto alla motivazione della decisione di rifiuto. Se facesse dipendere una decisione dall’origine, dalla razza, dal sesso o dalla lingua del richiedente, lo Stato dovrebbe motivare questa differenziazione in modo particolarmente convincente in base ad argomenti oggettivi. Nell’ambito di uno scrutinio popolare è impossibile fornire una motivazione proprio a causa della natura stessa del voto.

Inizio paginaUltima modifica: 02.01.2019