TANGRAM 24
Discriminazione strutturale

TANGRAM 24<br>
Discriminazione strutturale

L’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale svizzera recita che «nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche». Si tratta di una vera e propria professione di fede che dovrebbe essere d’aiuto nella lotta contro qualsiasi forma di discriminazione, compresa la discriminazione strutturale. Tuttavia si constata che nonostante questa dichiarazione formale, ripresa nella maggior parte delle costituzioni cantonali, i casi di discriminazione non sono cessati e non sono atti individuali o isolati.

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TANGRAM 24 - Strukturelle Diskriminierung (2009) (PDF, 5 MB, deutsch/français/italiano)

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