Caso 2003-016N

Ingiuria: «Turchi di merda»

Ticino

Cronistoria della procedura
2003 2003-016N L'’autorità preposta al perseguimento penale decreta che non vi è motivo di promozione dell’'accusa.
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie)
Oggetto della protezione
Domande specifiche sulla fattispecie
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici
Mezzi utilizzati Parole
Contesto sociale Altro contesto sociale
Ideologia Razzismo (nazionalità / origine)

Sintesi

Tra le parti X e A esistono già da tempo forti tensioni tali da coinvolgere anche i loro familiari. Nel caso specifico X avrebbe importunato con ripetute telefonate A, ingiuriandolo e minacciandolo. Avrebbe inoltre apostrofato, lui e la sua famiglia, con «turchi di merda». X ha però negato di aver ingiuriato e minacciato A e la sua famiglia.

Essendo dunque le versioni delle parti contrastanti e non essendo emerse prove sufficienti dall'inchiesta esperita, l'autorità competente per l'azione penale ha stabilito di non dar luogo al procedimento penale.

Decisione

Non luogo al procedimento penale.