Caso 2003-016N
Ticino
Cronistoria della procedura | ||
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2003 | 2003-016N | L'autorità preposta al perseguimento penale decreta che non vi è motivo di promozione dell'accusa. |
Criteri di ricerca giuridici | |
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Atto / Fattispecie oggettiva | Art. 261bis CP / 171c CPM (nessuna specificazione della fattispecie) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
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Autori | Persone private |
Vittime | Stranieri e appartenenti ad altri gruppi etnici |
Mezzi utilizzati | Parole |
Contesto sociale | Altro contesto sociale |
Ideologia | Razzismo (nazionalità / origine) |
Tra le parti X e A esistono già da tempo forti tensioni tali da coinvolgere anche i loro familiari. Nel caso specifico X avrebbe importunato con ripetute telefonate A, ingiuriandolo e minacciandolo. Avrebbe inoltre apostrofato, lui e la sua famiglia, con «turchi di merda». X ha però negato di aver ingiuriato e minacciato A e la sua famiglia.
Essendo dunque le versioni delle parti contrastanti e non essendo emerse prove sufficienti dall'inchiesta esperita, l'autorità competente per l'azione penale ha stabilito di non dar luogo al procedimento penale.
Non luogo al procedimento penale.