Dopo aver visto il buttafuori di un bar negare l’accesso a un giovane dicendogli che aveva ricevuto l’ordine di non fare entrare persone con il permesso di soggiorno N o F, una persona si rivolge preoccupata alla CFR per sapere se il fatto non violasse il divieto di discriminazione di cui all’articolo 8 Cost. Precisato che l’articolo 8 Cost. è applicabile ai rapporti tra Stato e privati, ma non ai rapporti diretti tra privati, la CFR ha spiegato al richiedente la situazione giuridica secondo l’articolo 261bis CP, conformemente al quale è penalmente perseguibile chiunque rifiuta un servizio destinato al pubblico a una persona o a un gruppo di persone, per la loro «razza», etnia o religione. Nel caso descritto è sì stato rifiutato un servizio, ma non per motivi razziali, etnici o religiosi. Lo statuto di soggiorno in sé non è protetto dalla norma penale contro la discriminazione. Se però il motivo determinante del rifiuto del servizio non è tanto lo statuto giuridico quanto il colore della pelle, allora può certamente trattarsi di una discriminazione penalmente perseguibile. Al richiedente è stato spiegato che la situazione giuridica in questo caso non è del tutto chiara e che la pertinente giurisprudenza non è univoca: a decidere sono le circostanze concrete dei singoli casi.
La CFR ha inoltre ricordato che il rifiuto di un servizio può essere ammissibile se oggettivamente motivato. Per esempio se in passato l’esercente ha avuto esperienze negative con il cliente respinto o con un ben preciso gruppo di persone cui egli appartiene (p. es. violenza, molestie agli altri clienti o aggressioni sessuali). La CFR ha consigliato al richiedente di scrivere alla direzione del bar, pregandola di motivare la disposizione in una presa di posizione.
Inizio paginaUltima modifica: 02.01.2019
La CFR gestisce una banca dati che raccoglie le decisioni e le sentenze pronunciate dal 1995 dalle diverse autorità giudiziarie svizzere in virtù dell’articolo 261bis del Codice penale.