Richiedenti l’asilo: considerazione del rischio suicidario e prevenzione in materia di salute psichica
Nello svolgimento del proprio lavoro il Corpo delle guardie di confine (CGCF) è obbligato a rispettare i diritti dell'uomo e i diritti fondamentali della popolazione civile. Singoli casi mostrano però che non è sempre così. Ad esempio, nel 2014 un capo impiego, omettendo di cercare assistenza medica, ha causato lesioni corporali a una donna incinta che lamentava dolori acuti. In seguito la donna ha subito un aborto. Nel 2017 la guardia di confine in questione è stata giudicata colpevole di lesioni corporali. A novembre 2022 alla donna è stata accordata una riparazione pari a 12 000 franchi. Un altro procedimento per minaccia, sequestro di persona, coazione, vie di fatto e abuso d'ufficio è pendente nel Canton Ticino contro più guardie di confine. Dalle indicazioni dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) non è desumibile se e in che modo le guardie di confine sono formate per quel che riguarda i comportamenti penalmente rilevanti e il rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sforzi vengono intrapresi per prevenire violazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali da parte dei membri del CGCF e per sensibilizzare le guardie di confine in materia, in particolare mediante formazioni e perfezionamenti?
2. Quali direttive interne vi sono o sono state emanate a partire dal 2014 per quanto concerne il rispetto dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali?
3. È stata valutata la possibilità di incaricare, da gennaio 2023, il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) di effettuare una verifica della conformità con i diritti dell'uomo della prassi del CGCF (art. 10b cpv. 2 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; RS 193.9)?
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la prassi di rimpatrio coatto delle donne incinte o appena diventate madri in applicazione del diritto degli stranieri affinché il loro rinvio sia vietato almeno al di là della 28a settimana di amenorrea e in ogni caso fino a otto settimane dopo il parto.
Il Consiglio federale è incaricato di stabilire una definizione delle "persone sfollate a causa di catastrofi naturali legate al cambiamento climatico" e di riconoscere loro uno statuto giuridico di rifugiato in Svizzera, a complemento della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati, in modo da migliorare la loro protezione.
La Confederazione inserisce i profughi con statuto S, principalmente donne e bambini, in un programma specifico, che consente di affrontare la loro particolare vulnerabilità con il necessario sostegno psicologico. Se questo sostegno dovesse risultare efficace, occorre valutare l'opportunità di estenderlo agli altri profughi e al loro statuto. D'altro canto, il programma mira a offrire ai profughi con statuto S un empowerment per renderli ambasciatori e ambasciatrici della pace e della democrazia.
Occorre modificare l'articolo 14 LAsi in modo da consentire a livello cantonale un rimedio di diritto contro la decisione delle autorità amministrative cantonali di respingere l'avvio di una procedura per il rilascio di un permesso di dimora per i casi di rigore.
Rapporto del 4 maggio 2022 sullo stralcio della mozione Regazzi 16.3982 «Espulsione di terroristi verso i loro paesi di origine, sicuri o meno»
Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone di Ginevra,
visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale;
visto l'articolo 115 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento;
visto l'articolo 156 della "loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève", del 13 dicembre 1985,
considerati:
- la Dichiarazione universale dei diritti umani, segnatamente gli articoli 3, 5, 7, 9, 14 e 18;
- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1991;
- l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale;
- gli articoli 1 e 18 della Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra;
- gli articoli 3, 4 e 5 capoverso 1 della legge sull'asilo;
- la necessità di garantire l'applicazione dei testi fondamentali elencati vietando gli allontanamenti verso Paesi dove i diritti umani sono calpestati;
- l'esigenza di garantire la sicurezza e l'integrità delle persone allontanate verso i loro Paesi;
- la situazione particolarmente difficile in Etiopia, caratterizzata da tensioni etniche e politiche, e la costante instabilità che prevale nel Paese;
- le gravi violazioni dei diritti umani che vi vengono perpetrate, documentate da Amnesty International e dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR);
- il fatto che la guerra civile che ha devastato il Paese, dando luogo a un'instabilità politica permanente, svuoti nella sua essenza l'allineamento della Svizzera, nel 2018, all'Accordo di collaborazione e di riammissione fra l'Etiopia e l'Unione europea;
- il rinvio coatto, avvenuto il 27 gennaio 2021, di Tahir Tilmo, Arkisso Solomon, Teklu Feyisa e altre persone deportate in Etiopia in condizioni particolarmente inumane in violazione dei principi essenziali del rispetto e della protezione delle persone;
- il fatto che, nonostante il grave deterioramento del suo stato di salute, una di queste persone sia stata prelevata dal pronto soccorso dell'Ospedale universitario di Ginevra per essere trasferita all'aeroporto e poi messa su un volo speciale,
chiede all'Assemblea federale di:
- garantire, conformemente all'articolo 4 della legge sull'asilo, "provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata";
- vietare l'allontanamento di richiedenti l'asilo verso Paesi dove i diritti umani sono calpestati o con i quali sono stati firmati accordi di riammissione poco trasparenti;
- in particolare, sospendere immediatamente tutti i rinvii coatti e i voli speciali verso l'Etiopia;
- interpellare il Consiglio federale affinché rimetta in discussione l'allineamento della Svizzera all'Accordo di collaborazione e di riammissione firmato fra l'Etiopia e l'Unione europea, tenuto conto dell'instabilità politica in Etiopia e delle violenze perpetrate nei confronti delle popolazioni civili.