Caso 1998-046N
Ticino
Cronistoria della procedura | ||
---|---|---|
1998 | 1998-046N | L'autorità preposta al perseguimento penale condanna laccusato. |
Criteri di ricerca giuridici | |
---|---|
Atto / Fattispecie oggettiva | Incitamento allodio o alla discriminazione (1° comma); Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà) |
Oggetto della protezione | |
Domande specifiche sulla fattispecie |
Parole chiave | |
---|---|
Autori | Giornalisti / editori |
Vittime | Ebrei |
Mezzi utilizzati | Scritti |
Contesto sociale | Media (Internet incl.) |
Ideologia | Antisemitismo |
Nel giugno 1998, X scrive e pubblica un articolo critico nel giornale Y nei confronti della Commissione Volker nel quale fa riferimento ai campi di concentramento come ad hotels gestiti da «un simpatico signore con i baffetti» e afferma che "[...] le persecuzioni subite nei secoli (dunque anche il genocidio) sarebbero giustificate dallatteggiamento ricattatorio, accusatorio e lamentoso degli stessi ebrei." (Cons. 1.1.). Nel luglio 1998 X, dopo un articolo introduttivo a sua firma nel giornale Y in cui si rinvia ad un «passato ricco di insegnamenti» (Cons. 1.2.), pubblica un preteso intervento di Benjamin Franklin alla «Constitutional Convention» di Filadelfia del 1787 in cui si invita ripetutamente "[...] ad 'escludere' gli ebrei dagli Stati Uniti nella Costituzione in ragione del fatto che in ogni luogo in cui si sono insediati gli ebrei 'ne hanno abbassato il livello morale, degradato l'integrità commerciale, si sono autosegregati e non si sono assimilati, hanno schernito e cercato di indebolire la religione cristiana, hanno costituito uno Stato nello Stato e, se hanno incontrato opposizione, hanno tentato di strangolare finanziariamente quel paese' [...]" (Cons. 1.2.). X è condannato per discriminazione razziale (Art. 261bis 1° e 4° comma) ad una multa di 7'000 franchi.
X è condannato ad una multa di 7'000 franchi.