La norma penale antidiscriminazione punisce gli atti e i commenti razzisti in pubblico, ma non è né una museruola né una censura ideologica.
Il tenore della norma penale antidiscriminazione mostra chiaramente che sono punibili unicamente gli atti e i commenti in pubblico lesivi della dignità umana e che negano a persone di «razza», etnia, religione od orientamento sessuale diverso il diritto di essere trattate come tutti gli altri esseri umani.
Sono per esempio punibili:
Non sono per contro punibili le ideologie e le opinioni.
Un atto è considerato pubblico se non è compiuto in un contesto contrassegnato da stretti legami personali o da particolari rapporti di fiducia (p. es. nella cerchia familiare o tra amici). La punibilità di un atto dipende quindi dalla situazione concreta in cui è commesso. Il numero di persone è secondario.
In una sentenza fondamentale del 2004, il Tribunale federale ha dovuto stabilire se una conferenza sulla nascita delle SS e delle SS combattenti in un remoto rifugio forestale dinanzi a una cinquantina di skinhead dovesse essere considerata pubblica o meno. Alla conferenza erano state ammesse soltanto persone in possesso di un invito scritto. Nelle sue considerazioni, il Tribunale federale ha stabilito che «è da considerarsi pubblico, ai sensi dell’articolo 261bis CP, ciò che viene espresso al di fuori dell’ambito privato». In base alla sentenza rientrano nell’ambito privato i commenti e i comportamenti che hanno luogo «nel seno della cerchia famigliare, di un gruppo di amici o altrimenti in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza». Il semplice fatto che i partecipanti alla conferenza condividessero la stessa ideologia non significa che erano anche legati tra di loro da rapporti di amicizia.
Con questa sentenza non è stato tuttavia allargato considerevolmente il campo di applicazione della norma penale antidiscriminazione, al contrario di quanto si afferma in determinati ambienti. Già prima della sentenza i commenti di natura razzista al bar erano punibili se erano udibili anche dagli altri avventori. La CFR non è tuttavia a conoscenza di alcuna condanna per commenti razzisti al bar.
Il problema della definizione di un atto come pubblico o meno non è nato con l’introduzione della norma penale antidiscriminazione. Il concetto era già in uso molto prima e ricorre in numerose altre norme penali, come dimostra la giurisprudenza in materia (p. es. art. 259 e 261 CP).
Chi con discorsi o altri atti in pubblico diffama e offende persone perché di «razza», etnia, religione od orientamento sessuale diverso è punibile in base alla norma penale contro la discriminazione e l’incitamento all’odio. Non sono per contro punibili le ideologie e le opinioni razziste.
Inizio paginaUltima modifica: 20.06.2023