Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali per vietare a livello nazionale le terapie di conversione (anche dette "terapie riparative o di riorientamento sessuale") su minorenni e/o giovani adulti ed elaborare una relativa norma penale. Per terapie di conversione s'intendono tutte le misure volte a modificare (riorientare) o reprimere l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'espressione di genere. Nel definire questi concetti il Consiglio federale dovrà basarsi sulle norme internazionali (principi di Yogyakarta). Deve essere vietato dispensare, offrire e pubblicizzare tali terapie di conversione.
Il presente divieto non riguarda in particolare:
- le discussioni dall'esito aperto sul proprio orientamento sessuale o identità sessuale svolte nel quadro di un accompagnamento professionale, come per esempio le misure psicoterapeutiche previste nelle direttive delle associazioni di categoria interessate;
- le terapie di riassegnazione del sesso praticate su indicazione medica;
- le terapie concernenti preferenze sessuali e comportamenti di rilevanza penale (come l'esibizionismo o la pedofilia).
Numerose organizzazioni delle comunità LGBTI in Europa sottolineano che, a causa dell'attacco di Putin all'Ucraina, le persone queer che si trovano nelle zone di guerra sono particolarmente in pericolo. Inoltre, attualmente il più grande movimento migratorio si sta dirigendo verso la Polonia, l'Ungheria e la Romania. Negli ultimi anni i loro governi hanno sostenuto e applicato una politica fortemente ostile alle persone queer, per cui i profughi queer non sono al sicuro in questi Paesi. A causa della radicalizzazione della macchina del potere russa, anche in Russia le persone queer sono maggiormente perseguitate.
Con l'occupazione di territori dell'Ucraina da parte delle forze armate russe è legittimo pensare che determinati gruppi, tra cui le persone queer, verranno perseguitati in modo mirato. Gli Stati Uniti lo hanno già sottolineato il 20 febbraio 2022 in una lettera all'ONU (https://int.nyt.com/data/documenttools/un-human-rights-letter-ukraine/ef8b119f2af25d55/full.pdfpdf).
A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale come si impegna a livello internazionale per sostenere la fuga e, se necessario, l'evacuazione dall'Ucraina e dalla Russia delle persone queer, in quanto gruppo particolarmente vulnerabile?
2. Il Consiglio federale è consapevole della difficile situazione delle persone queer nei Paesi circostanti dell'Europa dell'Est e ritiene possibile chiedere ai loro governi di proteggere globalmente i profughi queer e di non discriminarli?
3. In che misura il Consiglio federale tiene conto della maggiore vulnerabilità dei profughi queer in Svizzera, nell'ambito della loro accoglienza e nei centri d'asilo della Confederazione?
4. Il Consiglio federale sta valutando la possibilità di appoggiare le organizzazioni che assistono e sostengono i profughi queer in Svizzera?
In due interpellanze (Friedl 18.3072 e Ryser 21.3905) è stato chiesto al Consiglio federale di valutare - sul piano storico, morale e giuridico (diritti umani) - la sua posizione del 1864 (Dubs, Schenk, Knüsel, Fornerod, Frey-Herosé, Naeff, Challet-Venel) che aveva giustificato, scusato e sostenuto la schiavitù.
Il Consiglio federale ha risposto negli stessi termini a entrambe le interpellanze: "La reazione delle autorità federali era caratterizzata dalle norme che vigevano negli anni 1860. I criteri sono nel frattempo cambiati e la società di oggi condivide altri valori".
Come già esposto nelle interpellanze menzionate, la posizione dell'attuale Consiglio federale è in palese contrasto con le conoscenze storiche di oggi. Nel 1864, infatti, le norme in vigore non erano più quelle dei governanti del mondo occidentale, bensì solo quelle delle élite schiaviste degli Stati uniti del Sud, di Cuba, del Brasile e delle colonie portoghesi di Angola e Mozambico. Sebbene nel 1864 la schiavitù fosse stata dichiarata un crimine nel mondo intero, l'allora Consiglio federale fu l'ultimo governo occidentale a giustificarla, scusarla, banalizzarla e sostenerla.
Nella sua posizione, l'attuale Consiglio federale valuta e spiega con lo stesso metro di misura la promozione e la messa al bando della schiavitù, il che è eticamente insostenibile e, per la Svizzera, vergognoso. Secondo il Consiglio federale, promozione e messa al bando si fondano su "valori" e questi valori apparentemente possono cambiare. Giustificare un crimine contro l'umanità - che di fatto annulla tutti i valori - sulla base di un cambiamento di valori è inaccettabile.
1. Il Consiglio federale riconosce che la schiavitù nel 1864 costituiva un crimine contro l'umanità?
2. Il Consiglio federale riconosce che giustificare e sostenere la schiavitù nel 1864 significava partecipare a questo crimine?
3. Il Consiglio federale riconosce che la Svizzera - avendo il Consiglio federale legittimato e promosso la schiavitù - è stata corresponsabile delle sofferenze inflitte da cittadini e cittadine svizzeri a uomini, donne e bambini schiavizzati in Brasile?
4. Quali conseguenze comporta la giustificazione della schiavitù da parte del Consiglio federale del 1864 per la Svizzera di oggi?
Il Consiglio federale è pregato di proporre una modifica della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) affinché il diritto cantonale possa prevedere limiti superiori a quelli fissati nell'articolo 23 capoverso 2 nei casi in cui l'importo della riparazione morale è fissato da un giudice.
I dati rilevati oggi determinano come sarà la società di domani. Pertanto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Condivide l'opinione che nelle decisioni basate su dati si debba evitare di consolidare eventuali ingiustizie e che quello della mancanza di dati di genere (gender data gap) sia un problema grave con ampie implicazioni sulla società?
2. In Svizzera vi sono ricerche in merito? In caso contrario, sarebbe disposto a esaminare il tema nel contesto svizzero, per esempio mettendo a concorso un progetto di ricerca?
3. Sta seguendo gli sforzi attualmente profusi dall'UE per dotarsi di regolamentazioni in merito ed è in grado di stimarne le conseguenze per la Svizzera?
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la possibilità di allestire, dopo l'entrata in vigore della legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo nonché delle pertinenti ordinanze, una statistica sulle misure ordinate. La statistica potrebbe essere allestita e pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, ad esempio analogamente a quella relativa ai reati nell'ambito della violenza domestica.
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)
L'articolo 261bis del Codice penale svizzero è modificato come segue:
Discriminazione e incitamento all'odio
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione, per il loro orientamento sessuale o per il loro sesso, (...)