Fall 1998-030N
Tessin
Verfahrensgeschichte | ||
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1998 | 1998-030N | Lautorità preposta al perseguimento penale decreta che non vi è motivo di promozione dellaccusa. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes) |
Schutzobjekt | keine Ausführungen zum Schutzobjekt |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Angestellte im öffentlichen Dienst |
Opfergruppen | Ausländer und Angehörige verschiedener Ethnien |
Tatmittel | Wort; Gesten / Gebärden |
Gesellschaftliches Umfeld | Behörden / Ämter / Armee |
Ideologie | Rassismus (Nationalität / Herkunft) |
Nel febbraio 1998 A si presentò al posto di polizia poiché in uscita dal valico doganale era stato constatato sul suo autoveicolo pesante un superamento del peso massimo consentito. Presso il posto di polizia avrebbe dovuto essere determinato l'ammontare della multa. Ad A fu fissata una multa di fr. 380.--. Nello stesso momento ad un suo collega con analogo sovrappeso fu fissata una multa inferiore. (p. 1)
Di fronte alle proteste di A per la disparità di trattamento l'agente di polizia avrebbe risposto: ''va a lavorare in Turchia, turco'' (p. 1). All'esibizione della carta d'identità svizzera da parte di A, l'agente avrebbe risposto con un gesto oltraggioso. Durante l'interrogatorio, l'agente di polizia ha precisato che l'importo di fr. 380.- corrispondeva ad una richiesta di cauzione stabilita conformemente ad una tabella in uso. La multa inferiore fatta all'altro autista con sorpasso del peso analogo era stata fissata da un altro agente e comunque era contraria alle tabelle. Infine la multa fu ridotta anche ad A, che la pagò immediatamente. Secondo l'autorità competente per l’azione penale: ''[...] Nella fissazione della multa non sussiste pertanto alcun aspetto discriminatorio'' (p. 2).
Riguardo alla frase rivolta ad A circa la sua origine, l'agente afferma di aver detto che ''in Svizzera le regole erano quelle e lui doveva rispettarle'' aggiungendo di non sapere ''come invece fossero le regole in Turchia'' (p. 2). Quando A gli mostrò la propria carta d'identità svizzera l'agente afferma di aver risposto di averne una uguale nel portafoglio, nella tasca posteriore dei pantaloni, indicandola.
Secondo l'autorità competente per l'azione penale non vi sono dunque gli estremi per un applicazione dell'Art. 261bis CP ''[...] non essendovi stato alcun atto di discredito o di discriminazione a danno del denunciante in ragione della sua appartenenza etnica. Non vi è pertanto motivo di promozione dell'accusa'' (p. 2).
Non luogo al procedimento penale.