Sintesi dell'articolo
«Hohe Hürden für Rassismusopfer im Privatrecht. Weshalb im Privatrecht Urteile wegen Rassendiskriminierung selten sind» (tedesco)
Autor
Walter Kälin è professore emerito di diritto costituzionale e diritto internazionale all’Università di Berna e dal 2011 al 2015 ha diretto il Centro svizzero di competenza per i diritti umani.
walter.kaelin@oefre.unibe.ch
Benché il diritto privato preveda misure che tutelano i cittadini dalla discriminazione razziale, sono poche le persone che decidono di rivolgersi a un tribunale. Un’indagine condotta dal Centro svizzero di competenza per i diritti umani ha rilevato soltanto cinque sentenze relative alla tutela giuridica dalla discriminazione nel diritto privato; molto più numerose sono quelle che riguardano il diritto pubblico. Nella banca dati della Commissione federale contro il razzismo si registrano 798 decisioni sulla norma contro la discriminazione razziale prevista dal Codice penale. Anche se il diritto privato non prevede esplicitamente una norma analoga, la tutela della discriminazione è assicurata dalle disposizioni sulla protezione della personalità del Codice civile e da quelle sulla protezione della personalità e la protezione dalla disdetta abusiva del Codice delle obbligazioni. Molte persone interessate, però, non si rivolgono ai tribunali – vuoi perché ne ignorano le procedure, vuoi perché preferiscono notificare una lesione della personalità e cercare una riparazione nel quadro di colloqui o di una consulenza.
L’assenza di una pertinente giurisprudenza non contribuisce certo alla certezza del diritto e gli ostacoli processuali rendono la via giudiziaria ancora più difficoltosa. Nei casi di razzismo, ad esempio, non è contemplato l’alleggerimento dell’onere probatorio: incombe quindi sempre alla parte attrice provare l’imputabilità a motivi razzisti di una mancata assunzione o di un licenziamento. Inoltre, diversamente dal diritto sulla parità dei sessi o da quello sulle pari opportunità dei disabili, in caso di discriminazione il diritto privato non prevede lo strumento del diritto di ricorso delle associazioni.
Anche se la composizione extragiudiziale delle controversie è di per sé un fatto positivo, una situazione giuridica che semplifichi l’iter giudiziario alle vittime di discriminazione nel diritto privato non soltanto andrebbe a vantaggio di chi sceglie di rivolgersi a un tribunale, ma avrebbe anche una funzione preventiva.