TANGRAM 38

Discriminazione sul lavoro: a chi l’onere della prova?

Sintesi dell'articolo
«Prouver une discrimination au travail : à qui le fardeau ? L’allègement du fardeau de la preuve dans la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes» (francese)

Autore

Karine Lempen è professoressa ordinaria alla facoltà di diritto dell’Università di Ginevra.
Karine.Lempen@unige.ch

Chi invoca una discriminazione razziale nei rapporti di lavoro dinanzi a un tribunale deve fornirne la prova completa. La situazione è diversa per chi subisce una discriminazione di genere.

In Svizzera, chi si rivolge a un tribunale perché ha subito una discriminazione nei rapporti di lavoro deve provare i fatti – un compito spesso molto difficile. Quest’onere della prova è uno dei principali ostacoli all’accesso alla giustizia.

Per attenuare queste difficoltà vi è un meccanismo chiamato «alleggerimento dell’onere della prova»: se la discriminazione è ritenuta verosimile, l’onere è invertito e spetta al datore di lavoro provare che non ha violato il principio della parità di trattamento. Il Consiglio federale ha recentemente respinto la proposta di introdurre un alleggerimento dell’onere probatorio per tutti i casi di discriminazione.

La legge federale sulla parità dei sessi prevede un alleggerimento dell’onere della prova in caso di discriminazione basata sul genere. Una volta stabilito il carattere verosimile della discriminazione, incombe al datore di lavoro provare che la disparità di trattamento è giustificata da motivi oggettivi. In Svizzera e nell’Unione europea l’applicazione di questa regola comporta una serie di difficoltà pratiche. Il concetto di verosimiglianza lascia ai tribunali un ampio margine discrezionale. Inoltre, la facilità con cui talvolta la prova dei motivi oggettivi è ammessa limita in parte la portata del meccanismo. A ciò si aggiunge il fatto che l’alleggerimento dell’onere della prova è tuttora spesso ignorato o mal applicato dai giuristi. Restano quindi necessari sforzi supplementari in termini di formazione.