TANGRAM 38

Accesso alla giustizia: un bilancio in chiaroscuro

Autori

Dottoressa in diritto, Fanny Matthey è docente incaricata all’Università di Neuchâtel.
fanny.matthey@unine.ch

Titolare d’un master in diritto, Federica Steffanini è assistente-dottoranda all’Università di Neuchâtel.
federica.steffanini@unine.ch

Il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) ha realizzato uno studio sulla discriminazione razziale nel quale formula alcune raccomandazioni all’attenzione del Consiglio federale.

Sono state constatate diverse lacune, in particolare per quanto riguarda la norma penale contro la discriminazione razziale. La nazionalità e lo statuto giuridico non possono essere invocati come motivo di discriminazione razziale. Inoltre, le associazioni per la lotta al razzismo non sono legittimate a costituirsi parte civile. Nel diritto civile, in caso di discriminazione in un rapporto di lavoro bisogna ricorrere alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni e del Codice civile. Inoltre, le sanzioni non sono dissuasive e la procedura svantaggia spesso la vittima. Il CSDU formula diverse raccomandazioni a livello di diritto penale, civile e procedurale: includere la nazionalità e lo statuto giuridico nel campo d’applicazione dell’articolo 261bis del Codice penale, introdurre esplicitamente il divieto di discriminazione nel Codice civile, generalizzare l’alleggerimento dell’onere della prova. Più in generale, chiede una migliore sensibilizzazione, in particolare delle persone fragilizzate come i migranti.

Il Consiglio federale ritiene che nel diritto pubblico la protezione contro la discriminazione sia sufficiente, ma ammette che gli strumenti previsti dal diritto privato sono complessi o poco conosciuti. Ciò nonostante, molte raccomandazioni del CSDU restano lettera morta. Secondo il CSDU, il rapporto del Consiglio federale propone risposte incomplete e insufficienti ai problemi constatati.