protetti i migranti in Svizzera?
Sintesi dell'articolo
«Crimes et discours de haine. Quelle protection pour les migrants en Suisse ?» (francese)
Autori
Nesa Zimmermann e Viera Pejchal sono dottorande al Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Ginevra.
nesa.zimmermann@unige.ch
viera.pejchal@unige.ch
L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) definisce il crimine d’odio come un’infrazione penale motivata da un pregiudizio nei confronti di un gruppo di persone. La situazione è diversa per il discorso d’odio: in effetti, un discorso non costituisce di per sé un’infrazione penale, ma può divenirlo secondo il contenuto. In Svizzera, la protezione giuridica contro i crimini e i discorsi d’odio è prevista all’articolo 261bis del Codice penale (CP).
In certi casi, tuttavia, questa protezione può rivelarsi lacunosa. L’articolo 261bis CP prevede infatti solo tre motivi di discriminazione: la «razza», l’etnia e la religione. Questa formulazione selettiva esclude molti importanti motivi di discriminazione, come la nazionalità o lo statuto giuridico, che toccano in particolare i migranti. La situazione è ulteriormente esacerbata dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che interpreta la norma penale in maniera restrittiva.
Nell’attuale contesto socioeconomico, si constata un aumento dei crimini d’odio contro i migranti e i richiedenti l’asilo in Europa. Una tendenza strettamente correlata a discorsi politici a volte astiosi. Per proteggere meglio la popolazione vulnerabile, sarebbe auspicabile una riforma legislativa dell’articolo 261bis CP. Anche non arrivando a tanto, tuttavia, l’articolo stesso propone già diverse opzioni per un’interpretazione meno restrittiva.