I delitti contemplati dalla norma penale antidiscriminazione sono perseguibili d’ufficio, vale a dire che chiunque può denunciare al posto di polizia più vicino o a un ministero pubblico un fatto che a suo avviso costituisce una violazione dell’articolo 261bis CP. Le autorità sono obbligate a verificare se siano dati i presupposti per avviare una procedura di perseguimento penale.
Inizio paginaUltima modifica: 19.07.2023