La norma penale antidiscriminazione è lesiva della libertà di espressione?

Il Tribunale federale sottolinea chiaramente l'importanza della libertà di espressione nel quadro della norma penale antidiscriminazione.

In una decisione (DTF 131 IV 23) l'Alta Corte afferma che per l'interpretazione dell'articolo 261bis CP è necessario tenere conto della libertà di espressione. La giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea l'importanza delle dichiarazioni su questioni e problemi di natura politica riguardanti la vita pubblica. In una democrazia è fondamentale che possano essere espresse anche opinioni non condivise dalla maggioranza e che per molti risultano scioccanti. La critica, e talvolta anche quella più aspra, fino a un certo punto deve quindi essere ammessa. Se con un'interpretazione estensiva delle norme del diritto penale si condiziona in modo eccessivo la libera espressione delle opinioni personali, vi è il rischio che non si esprimano più nemmeno le critiche fondate.

Le esternazioni razziste o omofobe proferite in un contesto privato non sono mai punibili. Un contesto è considerato privato se tra le persone presenti sussiste un rapporto di fiducia di carattere ufficiale o personale.

Inizio paginaUltima modifica: 19.07.2023