Che cosa vieta la norma penale antidiscriminazione?

Non ogni commento o atto razzista od omofobo è penalmente perseguibile. Non è compito del diritto penale dire alle persone che cosa è moralmente giusto o no. Lo scopo della norma penale è quello di sanzionare comportamenti che a lungo andare mettono in pericolo la convivenza pacifica in una società.

I commenti razzisti od omofobi costituiscono una minaccia per la società quando negano pubblicamente a una persona o a un gruppo di persone il diritto alla parità di trattamento perché di pelle, etnia, religione od orientamento sessuale diverso. Sono pertanto punite soltanto le affermazioni discriminatorie o denigratorie fatte in pubblico che a lungo andare costituiscono una seria minaccia per la pace sociale.

L’articolo 261bis CP vieta le seguenti fattispecie:

Capoverso 1: Incitamento all’odio e alla discriminazione razziale
Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro «razza», etnia o religione o per il loro orientamento sessuale è punibile.

Esempio: scritti antisemiti o contributi che incitano all’odio o alla discriminazione nei confronti dei musulmani.

Capoverso 2: Propagazione di ideologie che discreditano o calunniano sistematicamente persone o gruppi di persone
È vietato propagare pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente gli appartenenti a una determinata «razza», etnia o religione e le persone con un orientamento sessuale diverso.

Esempio: divulgare materiale di propaganda nazionalsocialista.

Capoverso 3: Organizzazione, incoraggiamento o partecipazione ad azioni di propaganda che discreditano o calunniano sistematicamente persone o gruppi di persone
È un reato penale organizzare azioni di propaganda che discreditano o calunniano sistematicamente persone per la loro «razza», etnia o religione o per il loro orientamento sessuale. Anche incoraggiare o partecipare a tali azioni è punibile.

Esempio: organizzare un concerto neonazista in cui si cantano canzoni con testi discriminatori e razzisti.

Capoverso 4, prima parte: Insulti, gesti e atti che ledono la dignità di una persona
Chi, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, atti o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro «razza», etnia o religione o per il loro orientamento sessuale si rende punibile.

Esempio: strappare a una donna musulmana il velo in strada e insultarla con epiteti quali «feccia».

Capoverso 4, seconda parte: Negare, minimizzare o giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità
Chi nega il genocidio o altri crimini contro l’umanità, li minimizza grossolanamente o li giustifica si rende punibile.

Esempi:

  • affermare che il numero di ebrei uccisi durante l’Olocausto è nettamente inferiore ai 6 milioni;
  • negare il genocidio degli armeni;
  • negare l’esistenza delle camere a gas usate dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale per lo sterminio di persone, in particolare di ebrei.

Capoverso 5: Rifiutare un servizio destinato al pubblico
È vietato negare a una persona o a un gruppo di persone un servizio destinato alla collettività perché di «razza», etnia, religione od orientamento sessuale diverso.

Esempio: a una persona viene negato l’ingresso in un locale notturno a causa del colore della sua pelle.

Inizio paginaUltima modifica: 18.07.2023