TANGRAM 38

Il diritto di azione delle associazioni: l’esperienza ginevrina

Sintesi dell'articolo
«Occasion manquée dans le droit d’action des associations. La courte expérience genevoise» (francese)

Autor

L’avvocato Philippe A. Grumbach è presidente della Comunità israelita di Ginevra.
philippe.grumbach@cms-vep.com

Fino al 2011, il codice di procedura penale ginevrino (CPP-GE) permetteva alle associazioni di costituirsi parte civile nei procedimenti penali in materia di negazione, minimizzazione o giustificazione di un genocidio conformemente all’articolo 261bis capoverso 4 del Codice penale svizzero (CP). In seguito all’entrata in vigore del Codice di procedura penale federale (CPP), la pertinente legislazione ginevrina è divenuta caduca e con essa la legittimazione delle associazioni a costituirsi parte civile.

Il CPP non prevede disposizioni analoghe a quelle contemplate in materia dal previgente diritto ginevrino. Così, nelle cause fondate sulla norma penale contro la discriminazione razziale (Art. 261bis CP) soltanto le persone i cui diritti sono stati direttamente lesi possono essere considerate parte lesa (art. 115 cpv. 1 CPP). Questo significa che le associazioni antirazziste, che generalmente non rispondono a questo criterio, non hanno la possibilità di costituirsi parte civile.

L’uniformazione della procedura penale ha dunque segnato un passo indietro, tanto più che i nostri vicini permettono alle associazioni antirazziste di costituirsi parte civile. Le disposizioni del CPP ostacolano il lavoro delle associazioni, che si vedono impossibilitate a difendere i propri membri, che, dal canto loro (si pensi per esempio ai superstiti della Shoah), non sempre hanno la forza e i mezzi di partecipare a una causa a titolo individuale.